Custodia autovettura arbitri


Nel C.U. regionale(n.4/2017-18) vengono riportate le disposizioni in merito alla custodia del veicolo degli arbitri (già in vigore da alcuni anni) vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle stesse al fine di evitare contestazioni nel caso di danni, in particolar modo è necessario che gli arbitri/assistenti :

  1. Chiedano al dirigente incaricato dove poter parcheggiare il proprio automezzo
  2. Consegnino le chiavi al dirigente incaricato della custodia
  3. Verifichino con lo stesso le condizioni dell’autovettura (graffi, ammaccature già esistenti)
  4. Compilino con il dirigente il modulo di “consegna chiavi” che deve essere poi custodito dall’arbitro
  5. A fine gara al momento di riconsegna delle chiavi è necessario ricontrollare con il dirigente l’autovettura ed eventualmente constatare eventuali danni

Se per qualunque motivo il dirigente inizialmente incaricato della custodia non fosse reperibile al termine della gara e avesse lasciato le chiavi ad altro dirigente, la verifica del veicolo va effettuata sempre alla presenza del dirigente e le eventuali anomalie segnalate immediatamente, al termine di questa procedura va allertato il Pronto aia e il Presidente.

Testo presente sul C.U.

AUTOMEZZI DEGLI ARBITRI. 1. Si confermano le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni ai propri autoveicoli subiti dagli Ufficiali di Gara di cui alla Circolare LND n. 12 del 12/11/2004 che per buona memoria si riporta integralmente. “La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di Gara. Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo dovranno

Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo
dovranno
a) chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare, e
consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura ;
b) constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della
gara;
c) riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento
di risarcimento danni ;
d) trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo
risarcimento dei danni al competente Organo Federale 3 inviandone copia al C.R.A. ed alla propria
Sezione Arbitrale, la domanda di rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell’autovettura e preventivo spesa per riparazione.

Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni. 

Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo federale. La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del danno sia il danno stesso. Il tal caso l’Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell’Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l’importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta. La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di gara interessato.”

Estratto_da_cu4_CRER_LND_danni_autovettura

custodia_auto