Proposte per la nomina ad Arbitro Benemerito


La Segreteria dell’A.I.A. ci informa che nel corso della corrente stagione sportiva, saranno prese in esame le domande relative alla proposta di nomina ad Arbitro Benemerito per la stagione sportiva 2019-2020.

Gli associati in possesso dei requisiti previsti dall’art.48 comma 2 del Regolamento Associativo A.I.A. sono invitati a compilare le schede necessarie per procedere alla valutazione.

Dovranno essere inviate le domande con punteggi uguali o superiori a 300 punti (maturati sino alla stagione 2018/2019) tramite S4Y è stata inviata a tutti gli associati interessati la tabella con i punteggi, chiunque avesse necessità di ulteriore documentazione o assistenza può contattare la Segreteria della Sezione.

 

 

Art. 48 Arbitri Benemeriti
1. Consegue la qualifica di Arbitro Benemerito, come tale proclamato annualmente dal
Presidente dell’AIA, l’osservatore arbitrale che non sia incorso in sanzioni disciplinari sportive
durante le ultime due stagioni sportive ovvero superiori a un anno nel corso degli ultimi dieci
anni, salva riabilitazione, non abbia alcun procedimento disciplinare in corso, non abbia
riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a
un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno e
che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sia stato arbitro o assistente internazionale;
b) sia stato arbitro a disposizione della CAN A o della ex CAN dirigendo almeno 50 gare di
Serie A ed abbia superato la prova di qualificazione alla funzione d’Osservatore Arbitrale;
c) abbia maturato i cinquanta anni d’anzianità arbitrale.
2. Il Comitato Nazionale proclama, altresì, ogni biennio arbitri benemeriti gli osservatori
arbitrali che, in conformità a graduatoria nazionale, sino al numero massimo prefissato e con i
criteri dallo stesso adottati, siano meritevoli tra coloro che possiedano tutti i seguenti requisiti:
a) abbiano svolto qualificata attività tecnica;
b) abbiano assolto incarichi direttivi associativi, d’elezione o di nomina, anche in ambito
sezionale;
c) abbiano maturato i 20 anni d’anzianità arbitrale;
d) non siano incorsi in sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive e non
abbiano alcun procedimento disciplinare in corso;
e) non siano incorsi in sanzioni disciplinari sportive superiori a un anno nel corso degli ultimi
dieci anni, salva riabilitazione;
f) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene
detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici
superiore ad un anno.
3. Il Comitato Nazionale può altresì nominare Arbitri Benemeriti gli associati che, pur privi dei
requisiti pur privi dei requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del precedente comma, si siano resi particolarmente meritevoli in relazione al contributo offerto all’Associazione o per altre speciali
ragioni.
4. Gli Arbitri Benemeriti mantengono le funzioni tecniche specifiche degli osservatori arbitrali e
sono, pertanto, tenuti a svolgere qualificata attività tecnica con obbligo di aggiornamento
annuale da parte dell’OT di appartenenza, nonché al pagamento delle quote ed alla frequenza
alle riunioni tecniche sezionali.
5. E’ facoltà del Presidente Sezionale esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare
le riunioni obbligatorie sezionali gli Arbitri Benemeriti che ne facciano domanda, perché
impediti da comprovata inabilità o perché abbiano compiuto il 65° anno d’età o per altri
particolari motivi.
6. Il Comitato Nazionale provvede ad una periodica revisione del ruolo degli Arbitri Benemeriti
sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e delle risultanze ispettive, deliberando:
a) la revoca della benemerenza per gli associati che non abbiano svolto qualificata attività
tecnica ed associativa o che siano stati destinatari di una o più sanzioni disciplinari superiori,
anche complessivamente, alla sospensione di mesi dodici o di condanna penale passata in
giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che
comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
b) il non rinnovo tessera per inidoneità tecnica ad assolvere le funzioni di Osservatore Arbitrale,
desumibile anche dal mancato superamento o dalla mancata partecipazione ai corsi di
aggiornamento, cui gli stessi sono tenuti a partecipare con le modalità indicate nel precedente
art. 47.
7. Gli arbitri benemeriti, a qualunque titolo avvicendati dalle funzioni di osservatore arbitrale da
un Organo Tecnico Nazionale, non possono essere riproposti nei ruoli dello stesso Organo
Tecnico Nazionale od inferiore, mentre possono essere proposti per l’inserimento nei ruoli di un
OTN superiore qualora ricorrano i requisiti previsti dalle Norme di Funzionamento.