Regolamento associativo A.I.A.


Per opportuna conoscenza si ricorda quanto prevede il nostro Regolamento Associativo

4. Agli arbitri è fatto divieto:

a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale in gare che non rientrano nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC, salva espressa deroga concessa dal Presidente di Sezione per soli scopi sociali;

b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, anche non affiliate alla FIGC, ad esclusione di eventuali deroghe concordate tra l’AIA, la FIGC e le Leghe di competenza;

c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti di  lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrate o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali;

d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell’AIA. Gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell’AIA, possono liberamente rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate, solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati;

e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell’AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l’immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma;

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