Certificato medico


Ricordiamo che il certificato medico deve essere rinnovato prima della sua scadenza (Almeno 15 giorni prima, non importa che il campionato sia fermo ) la mancata consegna del certificato medico entro i termini previsti dal regolamento associativo comporta la segnalazione alla Procura Arbitrale.

 

Art. 5 – Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali

1. E’ fatto divieto, agli Organi Tecnici, l’impiego di A.E. ed A.A. privi del prescritto certificato medico, in corso di validità all’atto della relativa prestazione arbitrale.

2. Gli A.E. ed A.A. devono consegnare al proprio O.T. il certificato d’idoneità alla “attività agonistica”, rilasciato a norma di legge, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto.

3. Qualora l’O.T. di appartenenza sia diverso dall’O.T.S., l’associato, ai fini di un suo eventuale impiego tecnico presso l’O.T.S., deve previamente consegnare al proprio Presidente di Sezione copia del prescritto certificato medico autocertificata conforme all’originale rimesso all’Organo Tecnico di appartenenza